PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7
 febbraio  1979,  n.  29  (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
 lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo  comma,  della  legge  7
 luglio  1980,  n.  299  (Conversione in legge, con modificazioni, del
 D.L. 7  maggio  1980,  n.  153,  concernente  norme  per  l'attivita'
 gestionale  e  finanziaria  degli  enti locali per l'anno 1980), gia'
 dichiarati costituzionalmente illegittimi con  sentenza  n.  764  del
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0345