PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0350