PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge  3
 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri
 e gli architetti") - gia' dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
 dalla  sentenza  n.  99 del 1990, sollevata dal pretore di Latina con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
                 Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0350