IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Visti  gli  atti  del  procedimento  n.  758/1989 nei confronti di
 Iacovelli Luciano e Pini Silvia, sottoposti a indagine il  primo  per
 il  reato  di  cui  all'art.  80, tredicesimo comma del c.d.s. (guida
 senza patente) e  la  seconda  per  il  reato  di  cui  all'art.  80,
 dodicesimo  comma  del  c.d.s.  (incauto  affidamento),  accertati in
 Forli' il 15 novembre 1989;
    Vista  la richiesta presentata il 22 novembre 1989 da Pini Silvia,
 di restituzione dell'autovettura tg. FO 392547,  di  sua  proprieta',
 sequestrata  in  data  15  novembre  1989 per i fatti di cui sopra ai
 sensi dell'art. 80- bis del c.d.s.;
    Attese  le  risultanze  dell'udienza  camerale  disposta  ai sensi
 dell'art. 263 del c.p.p., di cui al verbale che precede;
    Ritenuto quanto segue;
    Il  sequestro  obbligatorio di cui all'art. 80- bis, secondo comma
 del  c.d.s.   costituisce   fattispecie   sostanziale   riconducibile
 all'istituto  del  sequestro  preventivo previsto dall'art. 321 nuovo
 c.p.p., in quanto intrinsecamente funzionale a garantire la  sanzione
 accessoria  della  confisca  ex art. 80- ter c.d.s., pertanto volto a
 impedire  che  l'eventuale  sottrazione  del  veicolo   confiscabile,
 sortendo un profilo d'impunita', aggravi le conseguenze del reato.
    L'art.  80-  bis,  secondo  comma  del  c.d.s., peraltro, opera un
 generico rinvio procedurale alle "norme sull'istruzione formale"  del
 codice  abrogato,  il  quale  e'  di  oscuro e pressoche' impossibile
 inquadramento nel nuovo sistema. Infatti la norma  valevole  ai  fini
 della  regolamentazione di tale rinvio, e cioe' l'art. 208 del d.lgs.
 28 luglio 1989, n. 271,  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
 transitorie  del  c.p.p., relativa alla corrispondenza fra istituti e
 disposizioni dei due codici, ha contenuto estremamente lato,  poiche'
 si  limita  a  stabilire che i richiami a istituti e disposizioni del
 codice abrogato si intendono riferiti a istituti e  disposizioni  che
 disciplinano  la  corrispondente materia. Dal suo dettato, quindi, si
 puo'   unicamente   ricavare   che   la   "materia    corrispondente"
 all'istruzione  formale  s'identifica  nelle  indagini preliminari, e
 nulla piu'.
    Peraltro,  non  e'  dato rintracciare nel vecchio rito un istituto
 ricollegabile alla nuova figura del sequestro preventivo.
    Sussistono    quindi    non   manifestamente   infondati   fattori
 d'incompatibilita'  tra  le  nuove   disposizioni   procedurali,   in
 particolare   l'art.  321  del  c.p.p.,  che  pone  espressamente  la
 competenza del g.i.p., previa richiesta  del  p.m.  all'adozione  del
 sequestro  preventivo,  e  l'art. 80- bis, secondo comma, del c.d.s.,
 che obbliga ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ad attuare  un
 sequestro  sostanzialmente  preventivo (ininfluente a questo punto la
 succedanea  convalida  del  p.m.,  assorbibile  in  un  apprezzamento
 integrale dell'intero istituto).
    Per  quanto  concerne poi l'interessamento di questo giudice nella
 presente sede, per  completezza  si  osserva  che,  in  costanza  dei
 presupposti e dei dubbi dianzi avanzati, la richiesta di restituzione
 inoltrata ai  sensi  dell'art.  262  del  c.p.p.  ingenera  ulteriori
 problematiche sotto entrambe le visuali del rito e del merito.
    Infatti,  dal  lato strettamente procedurale, non si giustifica la
 permanenza (impregiudicato quanto detto in ordine all'adozione) di un
 sequestro  che non riveste gli attributi di cautela probatoria tipici
 della trattazione in questa sede, sorto con  atti  dispositivi  degli
 organi  d'indagine  e  non dell'organo che vi e' deputato in forza di
 una competenza che gli e' attribuita per materia. In punto di merito,
 ad  abundantiam,  si  ribadisce  che  la funzionalita' preventiva del
 sequestro in questione pare palesemente  totalizzante  e  assorbente,
 poiche',  in  relazione ai reati cui compete e alla loro oggettivita'
 (guida senza patente e incauto affidamento), non e'  ravvisabile  una
 strumentalita'  finalizzata  alla  verifica dei fatti. Pertanto manca
 del tutto  la  materia  oggetto  di  una  pronuncia  del  g.i.p.,  in
 relazione  ai  termini  per  i  quali  e'  stato  sollecitato  il suo
 intervento (fattispecie ex art. 263, quarto comma, del c.p.p.).
   Le   considerazioni  ora  svolte,  ad  avviso  di  questo  giudice,
 evidenziano una disparita' di trattamento fra i casi tuttora regolati
 dall'art.  80-  bis  del  c.d.s. e le fattispecie, contemplate in via
 generale dal nuovo c.p.p., di sequestro  preventivo  e  di  sequestro
 probatorio,  senza  che  risulti  una  particolare  ratio  legis  che
 giustifichi e sorregga tale differenziazione.
    In  particolare  l'art.  80-  bis  del  c.d.s.  sembra  viziato da
 illegittimita' costituzionale  in  relazione  alle  previsioni  degli
 artt. 321, 253, 262 e 263 del c.p.p., per violazione del principio di
 uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;
    Tutto cio' premesso;
    Rilevato che nel caso di specie questo giudice deve decidere della
 restituibilita' del bene sequestrato e che, per i risvolti di rito  e
 di  merito  sopra  tracciati,  non  pare sussistere un dato normativo
 incontrovertibile su cui fondare una decisione;
    Atteso  che  il  procedimento  istaurato  ai  sensi  del combinato
 disposto dagli artt. 263, quarto comma, e 127, del c.p.p.  non  possa
 essere  definito  senza  che  la Corte costituzionale venga investita
 della questione e decida al riguardo;