IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Premesso  che il ricorrente ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale, per contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  del
 comma  primo  e secondo dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio
 1960, n. 20;
      che  l'accoglimento  del  lamentato vizio di incostituzionalita'
 della suddetta normativa inciderebbe  nel  presente  giudizio,  posto
 che,  in  ipotesi di acclarata incostituzionalita', verrebbe a cadere
 la normativa  in  base  alla  quale  e'  stata  elevata  la  sanzione
 amministrativa qui opposta;
   Osservato che la legge provinciale 28 luglio 1986 n. 20 "disciplina
 della raccolta dei funghi" introduce un regime giuridico per i funghi
 rispetto  al  generale  regime giuridico proprio dei frutti spontanei
 che crescono sul suolo pubblico res nullis fino alla separazione);
      che  le  limitazioni  alla  raccolta,  introdotta dalla predetta
 legge provinciale, trovano la loro  ratio  legis  nella  esigenza  di
 evitare  un sovraffollamento dei boschi, deleterio alla conservazione
 e manutenzione dell'ecosistema e del habitat micetico;
      che il criterio di distinzione che viene censurato ed introdotto
 dal prino e secondo comma dell'art.  2  della  legge  provinciale  n.
 20/1986, come scrive la stessa convenuta provincia autonoma di Trento
 nelle depositate sue note difensive, si regge su una (presupposizione
 che  i cittadini residenti abbiano un maggior rispetto per i boschi e
 per l'ambiente);
      che   una  simile  presupposizione  e'  chiaramente  lesiva  del
 criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la  cui
 violazione viene qui lamentata dal ricorrente;
      che  il principio della tutela ambientale - patrimonio comune di
 tutti, indistintamente, i cittadini - giuridicamente si realizza  con
 l'introduzione  di  limiti  improntati a criteri oggettivi e non gia'
 soggettivi  con  la   suddivisione   dei   cittadini   in   categorie
 qualitativamente e territorialmente differenziate;
    Ritenuto  per quanto sopra, non manifestamente infondato il dubbio
 di illegittimita' costituzionale espresso  dal  ricorrente  che,  pur
 ribadendo  la  fondatezza  e  la necessita' di una tutela ambientale,
 lamenta una discriminazione fra i cittadini di una stessa  Nazione  e
 cio'   in  dipendenza  della  impugnata  normativa  (distinzione  fra
 cittadini della provincia di Trento e quelli del restante  territorio
 nazionale);