IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Premesso che il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del comma primo e secondo dell'art. 2 della legge provinciale 27 luglio 1960, n. 20; che l'accoglimento del lamentato vizio di incostituzionalita' della suddetta normativa inciderebbe nel presente giudizio, posto che, in ipotesi di acclarata incostituzionalita', verrebbe a cadere la normativa in base alla quale e' stata elevata la sanzione amministrativa qui opposta; Osservato che la legge provinciale 28 luglio 1986 n. 20 "disciplina della raccolta dei funghi" introduce un regime giuridico per i funghi rispetto al generale regime giuridico proprio dei frutti spontanei che crescono sul suolo pubblico res nullis fino alla separazione); che le limitazioni alla raccolta, introdotta dalla predetta legge provinciale, trovano la loro ratio legis nella esigenza di evitare un sovraffollamento dei boschi, deleterio alla conservazione e manutenzione dell'ecosistema e del habitat micetico; che il criterio di distinzione che viene censurato ed introdotto dal prino e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 20/1986, come scrive la stessa convenuta provincia autonoma di Trento nelle depositate sue note difensive, si regge su una (presupposizione che i cittadini residenti abbiano un maggior rispetto per i boschi e per l'ambiente); che una simile presupposizione e' chiaramente lesiva del criterio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la cui violazione viene qui lamentata dal ricorrente; che il principio della tutela ambientale - patrimonio comune di tutti, indistintamente, i cittadini - giuridicamente si realizza con l'introduzione di limiti improntati a criteri oggettivi e non gia' soggettivi con la suddivisione dei cittadini in categorie qualitativamente e territorialmente differenziate; Ritenuto per quanto sopra, non manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale espresso dal ricorrente che, pur ribadendo la fondatezza e la necessita' di una tutela ambientale, lamenta una discriminazione fra i cittadini di una stessa Nazione e cio' in dipendenza della impugnata normativa (distinzione fra cittadini della provincia di Trento e quelli del restante territorio nazionale);