P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente Giovanni Robich in ordine al primo e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 luglio 1986, n. 20 nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi con riferimento alla residenza dei destinatari della norma; Ordina la sospensione del presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Borgo Valsugana, addi' 17 gennaio 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0362