P. Q. M.
    Ritiene  rilevante  e  non  manifestamente infondato, in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  sollevata dal ricorrente Giovanni Robich in ordine al
 primo e secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale  28  luglio
 1986,  n.  20 nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi
 con riferimento alla residenza dei destinatari della norma;
    Ordina   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia
 comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del Parlamento ai sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
      Borgo Valsugana, addi' 17 gennaio 1989
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0362