Ricorso diretto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato in giudizio e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 79/1989, riapprovata dal consiglio regionale della Toscana il 27 febbraio 1990, dopo il rinvio da parte del Governo (art. 127, ultimo comma della Costituzione e art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87). PRECEDENTI Con legge 7 dicembre 1989, n. 79, recante "l.r. n. 83/1988. Costituzione di un fondo presso la Fidi Toscana S.p.a.", la regione della Toscana prevedeva la costituzione, da parte della Fidi Toscana S.p.a., di un fondo speciale con il quale garantire operazioni di credito a medio termine e operazioni di leasing concesse alle imprese indicate dall'art. 3 della l.r. 14 novembre 1988, n. 83, recante "Intervento a sostegno dell'occupazione attraverso la creazione di nuove imprese". Erano previsti contributi della regione e degli altri soci della stessa S.p.a. (art. 1). Per l'anno 1989 l'entita' del fondo speciale era determinata in L. 275.000.000 e la regione era autorizzata con propria delibera a concedere alla S.p.a. Fidi Toscana il relativo importo, con la copertura, per l'esercizio corrente, del cap. 2160, che era istituito con la variazione di bilancio prevista dall'art. 5 (art. 4). Il cap. 2160 era denominato: "Contributo regionale alla Fidi Toscana S.p.a." per la costituzione del fondo speciale a sostegno degli interventi previsti dalla l.r. 14 novembre 1988, n. 8, L. 275.000.000 (art. 5). La legge era rinviata dal Governo a norma dell'art. 127 della Costituzione, sulla base dei rilievi riportati nel telegramma della Presidenza del Consiglio, dipartimento affari regionali, n. 200.164/TO 20 5 10 in data 11 gennaio 1990 del seguente tenore: "Riferimento nota n. 2 03 12/99 datata 12 dicembre 1989 concernente legge regionale recante 'Costituzione fondo presso Fidi Toscana S.p.a.' Governo habet rilevato che articoli 4 et 5, disponendo variazioni at bilancio 1989 oltre data 30 novembre 1989 violano articolo 15 ultimo comma legge quadro 335/1976, nonche' principio annualita' bilancio cui articolo 5 menzionata legge quadro. At cio' aggiungasi che at fine rispetto limiti, previsti da legislazione nazionale vigente, per agevolazioni concedibili con riferimento tanto at abbattimento tassi interesse che at contributi diretti su spese sostenute, Regione debet specificare natura interventi attuati attraverso fondo garanzia. Per suesposti motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio regionale". La legge regionale cosi' rinviata era riapprovata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta il 27 febbraio 1990, in un testo che differiva da quello rinviato perche' era soppresso l'art. 5 e l'art. 4 era cosi' riformulato: Per l'anno 1990 l'entita' del fondo speciale e' determinata in L. 275.000.000. La giunta regionale e' autorizzata, con propria delibera, a concedere alla Fidi Toscana S.p.a. il relativo importo. All'onere derivante dalla presente legge, per l'anno 1990 e' fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 2160. Poiche' tali modifiche corrispondono solo in parte ai rilievi del Governo sul testo originario, lo stesso Governo promuove la questione di legittimita' dinanzi all'ecc.ma Corte costituzionale a norma dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente MOTIVO Come si e' accennato con il provvedimento originario la regione disponeva che la Fidi Toscana S.p.a. alimentasse, con l'aiuto di contributi oltre che della regione Toscana anche di altri soci della stessa Fidi Toscana (banche, enti locali, camere di commercio), un fondo speciale per assicurare le concessioni di credito a medio termine ed operazioni di leasing finalizzato agli interventi a sostegno dell'occupazione nell'ambito delle competenze regionali attraverso la creazione di nuove imprese nell'ambito delle competenze regionali, costituite prevalentemente da giovani disoccupati al di sotto del trentacinquesimo anno di eta', lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento da oltre un anno, emigranti che siano ritornati da non oltre tre anni, che siano cittadini italiani e che abbiano stabilito la loro residenza in Toscana. Dall'esame dei contenuti della normativa apparivano al Governo censurabili gli artt. 4 e 5 che, autorizzando per il finanziamento del contributo ivi previsto una variazione al bilancio dopo la data del 30 novembre, ultimo termine per adottare tali provvedimenti (infatti l'articolato in esame era stato deliberato in data 7 dicembre 1989), violavano l'art. 15, ultimo comma, della legge quadro n. 335/1976. Inoltre, considerato che la legge sarebbe entrata in vigore nel 1990, non avendo la clausola d'urgenza, la norma si poneva in contrasto con l'art. 5 della menzionata legge n. 335/1976, concernente il principio dell'annualita' del bilancio, atteso che non si possono assumere impegni oltre la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento. A cio' il Governo aggiungeva che, non essendo specificata la natura degli interventi attuati attraverso il fondo garanzia, non appariva garantito il rispetto dei limiti delle agevolazioni concedibili in base alla legislazione nazionale sia con riferimento all'abbattimento dei tassi di interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta. Di codesti tre rilievi il testo riapprovato ha fatto cadere i primi due (contrasto con l'art. 5 della legge quadro n. 335/1976, attinente al principio dell'annualita' del bilancio, variazione allo stesso bilancio apportata dopo il 30 novembre 1989), ma non il terzo. Invero il nuovo testo, al pari di quello originario, non specifica la natura degli interventi da attuarsi mediante il fondo di garanzia sicche' resta non garantito il rispetto dei limiti delle agevolazioni concedibili in base alla legislazione nazionale, con riguardo: a) all'abbattimento dei tassi di interesse (v. art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); b) all'erogazione diretta dei contributi sulla spesa sostenuta.