P.Q.M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n.  117,  nei
 limiti  indicati in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 28 e da
 101 a 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  il 24 novembre 1989 nella camera di consiglio della
 1a sezione civile del tribunale di Roma.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0413