P.Q.M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nei limiti indicati in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 28 e da 101 a 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 24 novembre 1989 nella camera di consiglio della 1a sezione civile del tribunale di Roma. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0413