P.Q.M. Visti gli artt. 1 legge costituzionale 1 febbraio 1948, n. 1, 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 37; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nei limiti precisati in motivazione in riferimento agli artt. 3, 28, 97 e da 101 a 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Roma il 18 dicembre 1989. Il presidente estensore: LO TURCO 90C0414