PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') introdotto dall'art. 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza dell' 11 luglio 1989; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14-ter, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., dall'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli dell'11 luglio 1989. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0439