ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1989 dal Pretore di Vallo della Lucania nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Feo Carlo ed altri, iscritta al n. 592 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Vallo della Lucania, nel processo penale a carico di Di Feo Carlo ed altri, con ordinanza del 1 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nella parte in cui, anche in materia di danno ambientale di contenuto paesaggistico, non attribuisce alla Regione il diritto al risarcimento del danno e la relativa azione civile; che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 5, primo comma, della Costituzione (riconoscimento delle autonomie locali), 9, secondo comma, della Costituzione (tutela del paesaggio), 24, primo comma, della Costituzione (tutela giudiziaria) e 117 della Costituzione (competenza regionale); che nel giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la non fondatezza della questione; Considerato che, a parte il rilievo secondo cui l'ambiente, pur essendo un bene immateriale unitario, ha varie componenti, ciascuna delle quali puo' costituire, anche isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela (come per esempio il paesaggio), la norma dispone che il risarcimento del danno c.d. ambientale spetta allo Stato ma che la relativa azione, anche se esercitata in sede penale, e' promossa non solo dallo Stato ma anche dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, e quindi anche dalla Regione per i beni siti in essa; che, pertanto, la Regione puo' costituirsi parte civile nel processo penale contro gli autori del fatto produttivo del danno ambientale di beni siti in territorio regionale per esercitare in quella sede la relativa azione di risarcimento; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;