ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 178, secondo,
 terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del  codice  di
 procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  24 agosto 1989 dal Giudice istruttore
 presso il Tribunale di Ancona nel procedimento  civile  vertente  tra
 Mencaroni Amelia e Villani Francesco ed altra, iscritta al n. 637 del
 registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza  emessa  il  24 agosto 1989 dal Giudice istruttore
 presso  il  Tribunale  di  Ancona  nei  procedimenti  civili  riuniti
 vertenti  tra  Lanciotti  Fabio  Pio  ed  altri  e  l'Amministrazione
 Finanziaria dello Stato - Ministero delle Finanze, iscritta al n. 693
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di  Lanciotti  Cesarina  ed altre
 nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,
 nel procedimento civile vertente tra Mencaroni Amelia e Bigelli Maria
 Luisa e Villani Francesco, anziche' riferire al Collegio in camera di
 consiglio in ordine  al  reclamo  proposto  dagli  appellanti  contro
 l'ordinanza  istruttoria  da  lui emessa, con ordinanza del 24 agosto
 1989 (R.O. n. 637 del 1989), ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto,
 settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile,  nella  parte
 in  cui prevede il reclamo al collegio contro le ordinanze emesse dal
 giudice istruttore in ordine all'ammissibilita' ed alla rilevanza dei
 mezzi di prova;
       che, secondo il giudice remittente, sarebbero violati gli artt.
 2, 3 e 97  della  Costituzione,  in  quanto  la  natura  dilatoria  e
 defatigatoria del detto gravame contrasta con l'esigenza di celerita'
 e speditezza del processo civile voluta dal legislatore e con il buon
 andamento  della amministrazione intesa latu sensu, comprensiva cioe'
 anche dell'autorita' giudiziaria, e si crea, peraltro, disparita'  di
 trattamento   con  coloro  che  beneficiano  del  processo  pretorile
 ovviamente piu' celere;
      che   e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
 concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione;
      che,  con ordinanza di pari data, nei giudizi riuniti di appello
 vertenti tra Lanciotti Fabio Pio ed  altri  contro  l'Amministrazione
 finanziaria  dello  Stato,  lo stesso Giudice istruttore ha sollevato
 identica questione di legittimita' costituzionale;
      che  anche  in  questo  giudizio  si  e' costituita l'Avvocatura
 Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del  Consiglio
 dei   ministri,   che  ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  la
 infondatezza della questione.
    Considerato  che  i due giudizi con i quali si prospetta la stessa
 questione, per evidenti ragioni di connessione, devono essere riuniti
 e decisi con unico provvedimento;
      che,  come  si  e'  gia'  affermato  (sentenza  n. 109 del 1962,
 ordinanza n. 11 del 1964, sentenze n. 60 del 1970, n. 125  del  1980,
 n.  333  del  1988,  n. 1104 del 1988), la legittimazione del giudice
 istruttore   civile   a   sollevare   questione    di    legittimita'
 costituzionale  va  affermata  o  negata  secondo  che  la  questione
 concerna o non concerna disposizioni di legge  che  lo  stesso  debba
 applicare per provvedimenti di sua competenza;
      che,  invece,  nel  caso  in  esame,  l'applicazione della norma
 censurata attiene alla competenza del Collegio;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale;