PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 178, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0450