PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
      Riunisce i ricorsi; dichiara la manifesta inammissibilita' della
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  178,  secondo,
 terzo,  quarto,  quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del codice di
 procedura  civile,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  97  della
 Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
 Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0450