PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
      Riuniti  i  giudizi,  dichiara  manifestamente  inammissibile la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo  comma,
 della  legge  15  dicembre  1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
 dell'obiezione di coscienza)  come  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3, primo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost. e 28
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con le ordinanze in epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma, in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0454