ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Di Staso Giancarlo contro il Provveditore agli studi di Lecce ed altri, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, nella parte in cui, non consentendo agli impiegati della carriera esecutiva di cui al decreto stesso la possibilita' di essere utilizzati a domanda in altro ruolo non soltanto di corrispondente carriera ma anche di carriera inferiore, non garantirebbe il diritto al lavoro e alla salute, nonche' - in particolare - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non verrebbero tutelati nella stessa misura lavoratori in identiche situazioni solo perche' appartenenti ad Amministrazioni diverse; che, a parere del giudice a quo, la disposizione impugnata sacrificherebbe, sotto il primo profilo, il diritto al lavoro, in quanto, ove questo fosse limitato da condizioni di salute sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti perche' il principio costituzionale della tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, venga a coordinarsi nella maniera piu' armonica possibile con l'altro principio della tutela del diritto al lavoro; che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il quale vuole siano promosse condizioni tali da rendere effettivo il diritto al lavoro, norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35 nonche' con l'art. 38; che e' intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato rilevando l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione. Considerato che, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 1985, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e' applicabile la normativa risultante dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209; che l'art. 23 del provvedimento citato consente al personale riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale di essere recuperato al servizio attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali inferiori, ove non sia possibile altrimenti; che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato per il personale degli enti locali ed assunto a tertium comparationis dal giudice rimettente; che quest'ultimo censura quindi una norma non applicabile alla fattispecie del giudizio a quo, la quale risulta risolvibile attraverso gli indicati strumenti normativi; che, la proposta questione e', pertanto, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;