ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.P.R.
 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non
 insegnante  statale  delle  scuole materne, elementari, secondarie ed
 artistiche), promosso con ordinanza emessa  il  27  aprile  1988  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale per la Puglia, Sezione di Lecce,
 sul ricorso proposto da Di Staso  Giancarlo  contro  il  Provveditore
 agli  studi  di  Lecce  ed  altri,  iscritta  al  n. 634 del registro
 ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
 Sezione di  Lecce,  con  ordinanza  emessa  il  27  aprile  1988,  ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli
 artt. 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dell'art. 19  del  d.P.R.  31
 maggio  1974,  n.  420,  nella  parte  in  cui,  non consentendo agli
 impiegati della carriera  esecutiva  di  cui  al  decreto  stesso  la
 possibilita'  di  essere  utilizzati  a  domanda  in  altro ruolo non
 soltanto di corrispondente carriera ma anche di  carriera  inferiore,
 non  garantirebbe  il  diritto  al lavoro e alla salute, nonche' - in
 particolare - per contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  in
 quanto  non  verrebbero  tutelati  nella  stessa misura lavoratori in
 identiche situazioni solo  perche'  appartenenti  ad  Amministrazioni
 diverse;
      che,  a  parere  del  giudice  a  quo, la disposizione impugnata
 sacrificherebbe, sotto il primo profilo, il  diritto  al  lavoro,  in
 quanto,   ove   questo   fosse   limitato  da  condizioni  di  salute
 sfavorevoli, il legislatore sarebbe tenuto a porre  in  essere  tutti
 gli  accorgimenti  perche'  il  principio costituzionale della tutela
 della  salute,  di  cui  all'art.  32  della  Costituzione,  venga  a
 coordinarsi   nella  maniera  piu'  armonica  possibile  con  l'altro
 principio della tutela del diritto al lavoro;
      che infine la norma impugnata contrasterebbe, secondo il giudice
 rimettente, con l'art. 4 della Costituzione - il  quale  vuole  siano
 promosse  condizioni  tali da rendere effettivo il diritto al lavoro,
 norma cui si connette la tutela di cui al successivo art. 35  nonche'
 con l'art. 38;
      che  e'  intervenuta,  in rappresentanza e difesa del Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  l'Avvocatura  dello  Stato  rilevando
 l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione.
    Considerato  che, con decorrenza giuridica dal 1Πgennaio 1985, al
 personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  della  scuola  e'
 applicabile   la   normativa  risultante  dalla  disciplina  prevista
 dall'accordo del 9 febbraio 1987, concernente il relativo comparto di
 cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 209;
      che  l'art.  23  del  provvedimento citato consente al personale
 riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle mansioni
 del  proprio  profilo  professionale di essere recuperato al servizio
 attivo anche in compiti spettanti a qualifiche funzionali  inferiori,
 ove non sia possibile altrimenti;
      che tale disposizione ha contenuto analogo a quello dell'art. 11
 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dettato  per  il  personale  degli
 enti   locali   ed   assunto  a  tertium  comparationis  dal  giudice
 rimettente;
      che  quest'ultimo  censura quindi una norma non applicabile alla
 fattispecie  del  giudizio  a  quo,  la  quale  risulta   risolvibile
 attraverso gli indicati strumenti normativi;
      che,   la   proposta   questione  e',  pertanto,  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;