ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro l'Ufficio del Registro di Spoleto, iscritta al n.661 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione tributaria di primo grado di Spoleto, sul ricorso proposto da Marsilia Zulevi ed altro contro Ufficio Registro di Spoleto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) "per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalita' dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al legatario e la solidarieta' del legatario con l'erede per quanto riguarda l'imposta di successione"; che l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione perche', colpendo i legatari con la c.d. imposta globale, da ripartire tra loro e gli eredi in proporzione delle rispettive quote, finirebbe con l'incidere senza tener conto della capacita' contributiva del singolo; che l'art. 5 del citato d.P.R., "nello stabilire la solidarieta' fiscale tra il legatario e l'erede", si porrebbe in contrasto con la legge di delega (n. 825 del 9 ottobre 1971); che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza; Considerato, quanto al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui trattasi e' in diretto collegamento con il patrimonio ereditario unitariamente considerato; essa colpisce, cioe', l'eredita' come tale indipendentemente dal trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 68 del 1985; ordinanza n. 170 del 1988); che non sussiste, d'altra parte, eccesso di delega poiche' la relativa legge (n. 825 del 1971) autorizzava il Governo a dettare norme in tema di riscossione, anche assicurando la prevenzione dell'evasione; Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;