ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 5 e 6 del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  637  (Disciplina  dell'imposta  sulle
 successioni  e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio
 1987 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Spoleto  sul
 ricorso  proposto  da  Marsilia  Zulevi ed altro contro l'Ufficio del
 Registro di Spoleto, iscritta al n.661 del registro ordinanze 1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 maggio 1987 la Commissione
 tributaria di  primo  grado  di  Spoleto,  sul  ricorso  proposto  da
 Marsilia  Zulevi  ed  altro  contro  Ufficio  Registro di Spoleto, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni  e
 donazioni)  "per  quanto riguarda rispettivamente la proporzionalita'
 dell'imposta sul valore globale della  successione  relativamente  al
 legatario  e  la  solidarieta'  del  legatario con l'erede per quanto
 riguarda l'imposta di successione";
      che  l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, violerebbe gli
 artt. 3 e 53 della Costituzione perche', colpendo i legatari  con  la
 c.d.   imposta  globale,  da  ripartire  tra  loro  e  gli  eredi  in
 proporzione delle rispettive quote, finirebbe  con  l'incidere  senza
 tener conto della capacita' contributiva del singolo;
      che l'art. 5 del citato d.P.R., "nello stabilire la solidarieta'
 fiscale tra il legatario e l'erede", si porrebbe in contrasto con  la
 legge di delega (n. 825 del 9 ottobre 1971);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo una declaratoria di manifesta infondatezza;
    Considerato,  quanto  al  dedotto  contrasto  con gli artt. 3 e 53
 della Costituzione, che l'imposizione tributaria di cui  trattasi  e'
 in  diretto  collegamento  con il patrimonio ereditario unitariamente
 considerato;   essa   colpisce,   cioe',   l'eredita'    come    tale
 indipendentemente  dal  trasferimento di ricchezza (v. sentenza n. 68
 del 1985; ordinanza n. 170 del 1988);
      che  non  sussiste,  d'altra parte, eccesso di delega poiche' la
 relativa legge (n. 825 del 1971) autorizzava  il  Governo  a  dettare
 norme  in  tema  di  riscossione,  anche  assicurando  la prevenzione
 dell'evasione;
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;