PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni  di  legittimita'   costituzionale   dell'art.   4,   comma
 dodicesimo, della legge 1Πdicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
 di scioglimento del matrimonio), come sostituito  dall'art.  8  della
 legge  6  marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
 scioglimento del matrimonio), nonche' dell'art.  23  di  quest'ultima
 legge,  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24  e 101 della
 Costituzione, dalla  Corte  d'appello  di  Trento  con  le  ordinanze
 indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0463