P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittimi gli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della l.r. Puglia 19 settembre 1989 nelle parti in cui, rispettivamente, dichiara applicabile al personale ivi contemplato l'art. 3 della legge n. 207/1985 pur essendo tale personale sprovvisto dei requisiti ivi stabiliti; non precisa quale sia la deroga alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso; estende agli infermieri non di ruolo le disposizioni della l.r. n. 7/1983, che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria qualificazione; Con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge; Saranno depositati con l'originale relazionato del ricorso: 1) testo della legge rinviata (19 settembre 1989); 2) telegramma di rinvio (27 ottobre 1989); 3) testo della legge riapprovata (5 marzo 1990); 4) delibera del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990; Riservato quant'altro. Roma, addi' 27 marzo 1990 L'avvocato dello Stato: CEVARO 90C0466