P. Q. M.
    Si  chiede  che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari illegittimi
 gli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della l.r.  Puglia
 19  settembre  1989  nelle  parti  in  cui, rispettivamente, dichiara
 applicabile al personale ivi contemplato  l'art.  3  della  legge  n.
 207/1985  pur  essendo  tale  personale  sprovvisto dei requisiti ivi
 stabiliti; non precisa  quale  sia  la  deroga  alle  percentuali  di
 riserva  dei posti da mettere a concorso; estende agli infermieri non
 di ruolo le disposizioni della l.r. n. 7/1983, che riguarda solo  gli
 infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria qualificazione;
    Con ogni conseguente pronunzia di ragione e di legge;
    Saranno  depositati  con  l'originale  relazionato del ricorso: 1)
 testo della legge rinviata (19  settembre  1989);  2)  telegramma  di
 rinvio  (27  ottobre 1989); 3) testo della legge riapprovata (5 marzo
 1990); 4) delibera del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1990;
    Riservato quant'altro.
      Roma, addi' 27 marzo 1990
                     L'avvocato dello Stato: CEVARO

 90C0466