PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-Venezia Giulia del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa; Annulla conseguentemente: a) il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica di cui in epigrafe nella parte che si riferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia; b) la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0484