PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spetta  allo  Stato  determinare il contingente
 relativo al passaggio  effettuabile  per  la  Regione  Friuli-Venezia
 Giulia  del  personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980,
 n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa;
    Annulla conseguentemente:
       a)  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della Ricerca
 scientifica e tecnologica di cui  in  epigrafe  nella  parte  che  si
 riferisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia;
       b) la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0484