P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale,  sollevata  dal  p.m.  e  dalla  difesa,
 dell'art.  248 della disp. att. del c.p.p. con riferimento agli artt.
 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui  limita
 l'ammissibilita'  dell'applicazione  della  pena  su  richiesta delle
 parti ai procedimenti in corso in cui non  siano  state  compiute  le
 formalita' di apertura del dibattimento di primo grado;
    Sospende  il giudizio in corso nei confronti di Picheca Benvenuto,
 Valenti Longa Angelo, Guerrera Marco e Malipensa Giuseppe;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura  della  cancelleria, la presente ordinanza,
 letta in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al
 Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Torino all'udienza dibattimentale del 24 novembre
 1989.
                         Il pretore: PALMISANO

 90C0493