P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal p.m. e dalla difesa, dell'art. 248 della disp. att. del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita l'ammissibilita' dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai procedimenti in corso in cui non siano state compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Picheca Benvenuto, Valenti Longa Angelo, Guerrera Marco e Malipensa Giuseppe; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, letta in dibattimento, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torino all'udienza dibattimentale del 24 novembre 1989. Il pretore: PALMISANO 90C0493