P. Q. M.
    Dichiara  manifestamente  infondata la questione di illegittimita'
 costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dell'art.  392  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui non provvede tra i
 soggetti  legittimati  a  chiedere  al  giudice   per   le   indagini
 preliminari che si procede con incidente probatorio;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione  in  ordine al combinato disposto degli artt. 393, 395 e
 396 del c.p.p. nella parte in cui non si prevede che tra  i  soggetti
 destinatari  della notifica dell'incidente probatorio vi sia anche il
 difensore della persona nei confronti della quale si  procede  per  i
 fatti oggetto della prova;
    Dichiara   non   luogo  a  provvedere  in  ordine  all'istanza  di
 sospensione  del  giudizio  se  non  limitatamente  alla  sospensione
 dell'esecuzione dell'incidente probatorio gia' disposto;
    Dispone   che   detta  ordinanza  a  cura  della  cancelleria  sia
 notificata a  Refice  Roberto  ed  al  suo  difensore,  al  p.m.,  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei due rami del
 Parlamento ed al difensore delle parti lese.
      Roma, addi' 13 febbraio 1990
            Il giudice per le indagine preliminari: GARGANI

 90C0503