P. Q. M. Dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 392 del c.p.p. nella parte in cui non provvede tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice per le indagini preliminari che si procede con incidente probatorio; Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in ordine al combinato disposto degli artt. 393, 395 e 396 del c.p.p. nella parte in cui non si prevede che tra i soggetti destinatari della notifica dell'incidente probatorio vi sia anche il difensore della persona nei confronti della quale si procede per i fatti oggetto della prova; Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione del giudizio se non limitatamente alla sospensione dell'esecuzione dell'incidente probatorio gia' disposto; Dispone che detta ordinanza a cura della cancelleria sia notificata a Refice Roberto ed al suo difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al difensore delle parti lese. Roma, addi' 13 febbraio 1990 Il giudice per le indagine preliminari: GARGANI 90C0503