IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Il  tribunale  di  Napoli,  sezione  6a penale, sulla questione di
 legittimita' costituzionale sollevata dai  difensori  degli  imputati
 Guida  Nunzio,  Guida Vincenzo, Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni,
 condivisa  dal  p.m.,  dell'art.  247  del  decreto  legislativo   n.
 271/1989,  per  violazione  degli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
 rileva l'eccezione sollevata non appare manifestamente infondata,  in
 quanto, come esattamente rilevato dalle parti - premesso che la norma
 impugnata ha una  duplice  valenza,  processuale  e  sostanziale,  in
 quanto  contiene una disposizione "premiale" per gli imputati i quali
 dichiarino di voler avvalersi della  definizione  del  processo  allo
 stato  degli  atti; nel caso in esame, avendo gli imputati chiesto di
 avvalersi del  giudizio  abbreviato  dopo  che  sono  state  compiute
 (anteriormente  alla  entrata  in vigore del sopra richiamato decreto
 legislativo) le formalita' di  apertura  del  dibattimento  non  puo'
 ritenersi giustificato il divieto posto dalla norma impugnata perche'
 il momento processuale di cui alla norma  in  questione  non  ha  una
 valenza   tale   da   far   ritenere   l'insussistenza   della  ratio
 giustificativa del rito suddetto.
    Invero,  il  legislatore  di cui alla normativa transitoria non ha
 previsto come punto di discriminazione un provvedimento conclusivo di
 una   determinata   fase  processuale,  ma  ha  fatto  esclusivamente
 riferimento  ad   una   mera   accidentalita',   che   non   potrebbe
 giustificare,  per  la mancanza di un qualificante elemento di ordine
 logico, una disparita' di trattamento dal punto di  vista  giuridico.
 In  altri  termini, appare illogico e quindi violatore della norma di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione  anche
 al  successivo  art. 24, tenuto conto delle conseguenze, quoad poenam
 della scelta del rito abbreviato, il divieto di farvi ricorso  in  un
 momento  nel  quale  si  giustifica  ancora  la disposizione premiale
 introdotta dal legislatore, perche' in questa fase  del  dibattimento
 e'  tuttora  realizzabile  una  rilevante  economia processuale (es.:
 discussione  meno  enfatizzata  in  camera  di  consiglio);  la   cui
 sussistenza  ha  indotto  lo stesso legislatore alla previsione della
 norma di favore.