IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Il tribunale di Napoli, sezione 6a penale, sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori degli imputati Guida Nunzio, Guida Vincenzo, Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, condivisa dal p.m., dell'art. 247 del decreto legislativo n. 271/1989, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, rileva l'eccezione sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto, come esattamente rilevato dalle parti - premesso che la norma impugnata ha una duplice valenza, processuale e sostanziale, in quanto contiene una disposizione "premiale" per gli imputati i quali dichiarino di voler avvalersi della definizione del processo allo stato degli atti; nel caso in esame, avendo gli imputati chiesto di avvalersi del giudizio abbreviato dopo che sono state compiute (anteriormente alla entrata in vigore del sopra richiamato decreto legislativo) le formalita' di apertura del dibattimento non puo' ritenersi giustificato il divieto posto dalla norma impugnata perche' il momento processuale di cui alla norma in questione non ha una valenza tale da far ritenere l'insussistenza della ratio giustificativa del rito suddetto. Invero, il legislatore di cui alla normativa transitoria non ha previsto come punto di discriminazione un provvedimento conclusivo di una determinata fase processuale, ma ha fatto esclusivamente riferimento ad una mera accidentalita', che non potrebbe giustificare, per la mancanza di un qualificante elemento di ordine logico, una disparita' di trattamento dal punto di vista giuridico. In altri termini, appare illogico e quindi violatore della norma di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione anche al successivo art. 24, tenuto conto delle conseguenze, quoad poenam della scelta del rito abbreviato, il divieto di farvi ricorso in un momento nel quale si giustifica ancora la disposizione premiale introdotta dal legislatore, perche' in questa fase del dibattimento e' tuttora realizzabile una rilevante economia processuale (es.: discussione meno enfatizzata in camera di consiglio); la cui sussistenza ha indotto lo stesso legislatore alla previsione della norma di favore.