P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Considerato   che   il   giudizio   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti del
 dibattimento alla Corte costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina che la cancelleria notifichi copia della presente ordinanza
 al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Sulle  istanze di rimessione in liberta' avanzate dai difensori di
 Guida Gaetano e  Tagliamento  Giovanni,  opposte  dal  p.m.,  poiche'
 persistono elementi di pericolosita';
    Considerato   che  l'attuale  stato  di  detenzione  agli  arresti
 domiciliari, attesa la pericolosita' degli imputati evidenziate dalla
 gravita'  dei fatti stessi in relazione alla modalita' di esecuzione,
 appare un equo contemperamento  tra  il  diritto  di  liberta'  e  le
 esigenze di tutela della collettivita'.
    Rigetta le predette istanze.
     Napoli, addi' 30 ottobre 1989
                          Il presidente: GOLIA
                                          I giudici: SENSALE - D'AMORE
 90C0507