P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Considerato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti del dibattimento alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che la cancelleria notifichi copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri delle due Camere del Parlamento; Sulle istanze di rimessione in liberta' avanzate dai difensori di Guida Gaetano e Tagliamento Giovanni, opposte dal p.m., poiche' persistono elementi di pericolosita'; Considerato che l'attuale stato di detenzione agli arresti domiciliari, attesa la pericolosita' degli imputati evidenziate dalla gravita' dei fatti stessi in relazione alla modalita' di esecuzione, appare un equo contemperamento tra il diritto di liberta' e le esigenze di tutela della collettivita'. Rigetta le predette istanze. Napoli, addi' 30 ottobre 1989 Il presidente: GOLIA I giudici: SENSALE - D'AMORE 90C0507