P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p.  in  riferimento
 agli  artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede
 che il giudice per le indagini  preliminari  presso  la  pretura  ove
 ritenga  di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare
 al p.m. le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile
 per il loro svolgimento;
    Sospende   il   procedimento   penale  in  oggetto  e  dispone  la
 notificazione della presente ordinanza al p.m. e  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  trasmissione del fascicolo alla
 Corte costituzionale e la comunicazione del testo della ordinanza  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
     Lamezia Terme, addi' 14 febbraio 1990
                          Il giudice: TRIPODI

 90C0508