P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 554 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura ove ritenga di non accogliere la domanda di archiviazione possa indicare al p.m. le ulteriori indagini da compiere e il termine indispensabile per il loro svolgimento; Sospende il procedimento penale in oggetto e dispone la notificazione della presente ordinanza al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale e la comunicazione del testo della ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Lamezia Terme, addi' 14 febbraio 1990 Il giudice: TRIPODI 90C0508