Pertanto chiede che la Corte ecc.ma dichiari l'illegittimita' costituzionale della legge n. 296/1990 riapprovata dal consiglio della regionale Emilia-Romagna il 19 marzo 1990, limitatamente alle disposizioni dell'art. 3, primo e quarto comma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzionale, primo e terzo comma, e alla disposizione dello stesso art. 3, primo comma, la' dove prevede genericamente il requisito dell'appartenenza alla qualifica inferiore", anziche' alla "qualifica immediatamente inferiore", come invece e' previsto dalla vigente disciplina contrattuale, recepita dalla regione Emilia-Romagna con l.r. n. 30/1987, art. 5; Offre in comunicazione questi documenti: 1) proposta rinvio della l.r. 8 giugno 1989; 2) telegramma relativo 11 luglio 1989; 3) delibera di giunta 12 dicembre 1989, n. 6621; 4) testo della prima commissione del consiglio 23 gennaio 1990; 5) l.r. 1 febbraio 1990, n. 274; 6) telegramma di rinvio 22 febbraio 1990; 7) legge di riapprovazione n. 296/1990, in data 19 marzo 1990. Roma, addi' 7 aprile 1990 Mario CEVARO, avvocato dello Stato 90C0516