Pertanto  chiede  che  la  Corte  ecc.ma  dichiari l'illegittimita'
 costituzionale della legge  n.  296/1990  riapprovata  dal  consiglio
 della  regionale  Emilia-Romagna il 19 marzo 1990, limitatamente alle
 disposizioni dell'art. 3, primo e quarto  comma,  per  contrasto  con
 l'art.   97  della  Costituzionale,  primo  e  terzo  comma,  e  alla
 disposizione dello stesso art.  3,  primo  comma,  la'  dove  prevede
 genericamente   il   requisito   dell'appartenenza   alla   qualifica
 inferiore", anziche' alla "qualifica immediatamente inferiore",  come
 invece  e'  previsto  dalla vigente disciplina contrattuale, recepita
 dalla regione Emilia-Romagna con l.r. n. 30/1987, art. 5;
    Offre in comunicazione questi documenti:
      1) proposta rinvio della l.r. 8 giugno 1989;
      2) telegramma relativo 11 luglio 1989;
      3) delibera di giunta 12 dicembre 1989, n. 6621;
      4) testo della prima commissione del consiglio 23 gennaio 1990;
      5) l.r. 1› febbraio 1990, n. 274;
      6) telegramma di rinvio 22 febbraio 1990;
      7) legge di riapprovazione n. 296/1990, in data 19 marzo 1990.
       Roma, addi' 7 aprile 1990
                   Mario CEVARO, avvocato dello Stato

 90C0516