P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 incostituzionalita' di cui in premessa;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento
    Rinvia il processo a nuovo ruolo.
      Ancona, addi' 3 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0588