P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' di cui in premessa; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Rinvia il processo a nuovo ruolo. Ancona, addi' 3 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0588