P. Q. M. Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, siccome rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione agli artt. 3, 28, 97, 101 della Costituzione; Sospende i presenti giudizi, che riunisce ai fini della presente ordinanza, fino all'esito del giudizio di costituzionalita'; Ordina alla segreteria della commissione di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Bologna, il 6 maggio 1988. Il vice presidente: PIAZZA 90C0662