P. Q. M.
    Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio,   siccome   rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1,
 2,  7,  8  e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in relazione agli
 artt. 3, 28, 97, 101 della Costituzione;
    Sospende  i  presenti giudizi, che riunisce ai fini della presente
 ordinanza, fino all'esito del giudizio di costituzionalita';
    Ordina  alla  segreteria della commissione di trasmettere gli atti
 alla Corte costituzionale, di notificare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Bologna, il 6 maggio 1988.
                       Il vice presidente: PIAZZA

 90C0662