P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale perche' decida della legittimita' costituzionale delle
 norme  di  cui  ai commi quarto e settimo dell'art. 11 della legge 28
 febbraio 1983, n. 6, della  regione  Liguria,  per  violazione  degli
 artt. 108 e 117 della Costituzione;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
 regionale  e  sia  comunicata  al  Presidente del consiglio regionale
 della Liguria;
    Sospende   il   giudizio   fino   alla   decisione   della   Corte
 costituzionale.
      Genova, addi' 16 marzo 1988
                   Il consigliere dirigente: BELFIORE

 90C0755