P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida della legittimita' costituzionale delle norme di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1983, n. 6, della regione Liguria, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale e sia comunicata al Presidente del consiglio regionale della Liguria; Sospende il giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale. Genova, addi' 16 marzo 1988 Il consigliere dirigente: BELFIORE 90C0755