P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione  di  legittimita'
 costituzionale agli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270,
 nella  parte  in  cui  non  prevedono  l'immissione  in  ruolo  degli
 insegnanti   abilitati   non  di  ruolo  della  scuola  secondaria  e
 artistica, titolari di supplenza annuale  disposta  dal  provveditore
 agli studi per l'anno scolastico 1981/82;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per il giudizio sulla questione;
    Ordina   alla   segreteria   della   sezione   di  procedere  alla
 trasmissione anzidetta, di  notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa  e  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, e di
 comunicare la stessa ai Presidenti del  Senato  e  della  Camera  dei
 deputati.
    Cosi'  deciso  in  Roma  addi'  30  novembre  1987  dal  tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, sez. III, in camera di consiglio.
                        Il presidente: LA MEDICA
   Il consigliere estensore: BRANCA
 90C0756