IL PRETORE Nel procedimento n. 686/1988 promosso ai sensi del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, con istanza da Ridini Fani, via Adige, 8, Milano, ex conduttore, contro Florio Angelo e Mainardi Teresa, via Passione, 11, Milano, c/o avv. Piergrossi Armando ex locatore, per la nuova fissazione della data di esecuzione gia' fissata al 30 novembre 1988 nel provvedimento di rilascio emesso dal pretore di Milano per fine locazione al 31 dicembre 1987; Considerato che per il disposto degli artt. 13, 14 e 15 del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 94, con le sostituzioni introdotte dall'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, l'istanza di Ridini Fani dovrebbe essere respinta poiche' il contratto fra lo stesso e Florio + Mainardi ha avuto scadenza al 31 dicembre 1987, "successiva al 30 giugno 1984", con la conseguenza che l'esecuzione, attualmente sospesa in applicazione dell'art. 15, 6º comma, della legge n. 94/1982 sino all'emissione del decreto che decide sull'istanza, acquisterebbe esecutivita' definitiva dal 30 novembre 1988; O S S E R V A Non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 1, n. 2, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 687, in quanto collega la cessazione dell'applicabilita' della normativa (legge n. 94/1982) di nuova fissazione della data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio di abitazione alla data di scadenza del contratto ("successiva al 30 giugno 1984"), risulti in contrasto con principi informatori della Carta costituzionale, quali quello di ragionevolezza e parita' di trattamento, di cui e' particolare consacrazione all'art. 3. Va premesso che rientra indubbiamente nelle facolta' del legislatore, quando stabilisca benefici a favore di cittadini (con o senza corrispondente aggravio per altri cittadini) prevedere e disciplinare la cessazione del regime introdotto. Ed evidente appare la insindacabilita' in sede giudiziaria del momento scelto per la cessazione, per quanto aberrante, come nella specie, possa rivelarsi il risultato della cessazione di un ammortizzatore quale la graduazione delle esecuzioni in tempo di accresciuta tensione abitativa. E si deve convenire che, per quanto improvvida ed arbitraria possa rivelarsi la scelta di una data di demarcazione tra uno od altro trattamento giuridico di situazioni uguali, tale scelta rientra nei poteri non censurabili del legislatore di disciplinare diversamente fattispecie uguali, in tempi diversi. A diversa conclusione non ci si puo' sottrarre se si esamina il criterio usato nella norma denunciata per demarcare la fine della c.d. "graduazione Nicolazzi". Questa tuttora compete alle situazioni rivenienti da contratti scaduti entro il 30 giugno 1984 e va invece negata alle situazioni rivenienti da contratti scaduti successivamente, con la conseguenza illogica e ingiusta che i rilasci da contratti scaduti recentemente diventano eseguibili prima dei rilasci da contratti scaduti da piu' tempo, ed a questi, in effetti, devono venire anteposti nell'esecuzione. Fattispecie identiche (esecutivita' definitiva) vengono disciplinate diversamente, nel medesimo contesto temporale, in base all'unico elemento diverso (scadenza del contratto piu' o meno remota) che, se si volesse riconoscere influente, ragionevolmente dovrebbe escludere da ulteriore rinvio di esecuzione i contratti scaduti da piu' tempo. Invece, in un dato momento, si deve concedere rinvio dell'esecuzione relativamente a contratti scaduti da parecchi anni, e lo si deve invece negare relativamente a contratti con scadenza anche molto recente. E va tenuto presente che il limite 30 giugno 1984 copre indifferentemente contratti del regime transitorio e del regime definitivo della legge n. 392/1978: non puo' ricercarsi, percio', nella diversita' dei regimi giustificazione del diverso trattamento. E' facile rilevare in che consista l'errore di prospettiva e tecnico del legislatore. Il beneficio (per l' ex conduttore) ed il corrispondente aggravio (per l' ex locatore) in cui la "graduazione" si sostanzia (nuova fissazione da un minimo di 120 ad un massimo di 360 giorni della "data di esecuzione") non e', in astratto e nella pratica, collegato con la "scadenza del contratto". E' lapalissiano, invece, trattandosi di "nuova fissazione", il suo collegamento con la "data di esecuzione" fissata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392/1978, dal giudice che dispone il rilascio (che - non va dimenticato - puo' avere ed ha anche "ragioni" diverse dalla scadenza del contratto), "entro il termine di mesi sei, ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento". I denunciati inconvenienti, e cioe' la lesione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento cesseranno di verificarsi quando verranno ad esaurimento le istanze di rifissazione rivenienti da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, rientrando - si ripete - la scelta di questa od altra data tra le facolta' insindacabili del legislatore. Pero', finche' dovra' essere concessa la rifissazione nelle su indicate circostanze, non puo' sottrarsi al dubbio di costituzionalita' la cessazione di rifissazione per le date (medesime o anteriori) relative ai rilasci da contratti con scadenza "successiva al 30 giugno 1984". Pertanto, la normativa di cessazione potra' essere applicata - cosi' come e' - ai rilasci da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984, recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 successiva alla piu' avanzata fra le date relative a rilasci da contratto con scadenza sino al 30 giugno 1984, che debba a termini di legge, ed in concreto sia stata rifissata, quanto meno nel mandamento. Nella fattispecie il contratto e' scaduto il 31 dicembre 1987 e la data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 e' il 30 novembre 1988, che dovrebbe rimanere invariata ai fini della collocazione nella "graduatoria" delle esecuzioni effettive. Pertanto, il procedimento viene rimesso alla Corte costituzionale per i motivi esposti, considerato che in altri procedimenti (per esempio: n. 513/1988, definito da questo pretore il 4 luglio 1989) la data di esecuzione 3 dicembre 1988 e' stata rifissata al 27 novembre 1989 e, pertanto, l'esecuzione effettiva rinviata, in accoglimento di istanza ai sensi della legge n. 94/1982, in quanto (o nonostante) che il contratto sia scaduto sin dal 29 dicembre 1983. Appare cosi', nella fattispecie in esame, concretizzata la lesione derivante dalla disposizione dell'art. 1, n. 2, della legge 10 novembre 1983, n. 637, che si rivela irrazionalmente discriminatoria fra situazioni identiche, le prime rivenienti da contratti con scadenza piu' lontana, nelle quali concede l'ulteriore rinvio dell'esecuzione e situazioni rivenienti da contratto con scadenza piu' recente, nelle quali il medesimo beneficio viene negato. Va osservato inoltre, che e' tutto il sistema delle esecuzioni che ne esce distorto, con modificazione dei rapporti di equita' e di parita' fra singoli e/o fra categorie di interessati. Lo stock dei provvedimenti esecutivi viene accresciuto disastrosamente con i provvedimenti di esecutivita' piu' recente; i locatori in attesa da piu' tempo subiscono la "concorrenza" degli ultimi arrivati; la concentrazione delle esecuzioni rende sempre piu' difficile la sistemazione degli sfrattati. Il fatto e' che aspettative giuridiche del tutto identiche (esecuzione di provvedimenti di rilascio, emanati dallo stesso giudice, recanti la stessa data di esecuzione) risultano dalla legge diversamente regolati, nello stesso momento temporale (quello della "graduazione") con l'effetto dell'ulteriore rinvio della loro realizzazione concreta in base ad un elemento (scadenza del contratto) la cui caratteristica differenziatrice (data piu' o meno remota), dovrebbe ragionevolmente influire in senso esattamente opposto a quello stabilito dal legislatore. Se si pone mente allo scopo dichiarato nel decreto 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella legge n. 94/1982: "provvedere alla graduazione temporale dell'esecuzione degli sfratti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative", e percio' di dare ordine temporale piu' equo e razionale possibile alle esecuzioni di un numero abnorme di provvedimenti di rilascio che e' impensabile eseguire contemporaneamente, esecuzioni che percio' vanno rinviate per il tempo necessario, senza sconvolgere le priorita' gia' acquisite in base alla fissazione ex art. 56 della data di esecuzione, si vede come lo scopo della legge risulti vanificato e l'ordine sconvolto dall'applicazione della norma qui denunciata. In effetti, mentre vengono definite con l'esecuzione le situazioni post contratto piu' recenti, rimangono ulteriormente aperte quelle piu' vecchie, che da piu' tempo si trascinano in un regime straordinario di rinvio dell'esecuzione, imposto dalla legge. In conclusione, sembra che la Corte, senza alcuna sostituzione o modifica del criterio, ne' della data scelti dal legislatore per la cessazione del regime di nuova fissazione della data di esecuzione, possa tuttavia eliminarne le conseguenze irrazionali e lesive di principi fondamentali, dichiarando l'incostituzionalita' nella parte in cui le norme in esame non prevedono la nuova fissazione anche per i provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza successiva al 30 giugno 1984 recanti data di esecuzione ex art. 56 della legge n. 392/1978 uguale - come nella specie - o, comunque, anteriore alla piu' avanzata, tra le date fissate in provvedimenti di rilascio da contratti con scadenza sino al 30 giugno 1984, che venga in concreto nuovamente fissata, quanto meno nello stesso mandamento. La questione proposta di illegittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante nel procedimento pendente davanti a questo giudice, la cui natura giurisdizionale e' stata gia' riconosciuta (Cass. ss.uu. 8 maggio 1976, n. 1610, e sentenza Corte costituzionale n. 24 del 27 febbraio 1958), e che non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta questione. Infatti, ritenuta operante la norma denunciata, l'istanza va dichiarata inammissibile, con la conseguente esecutivita' del provvedimento di rilascio dal giorno successivo alla data fissata ex art. 56, e cioe' dal 1º dicembre 1988. Nel caso che, invece, la sollevata eccezione di incostituzionalita' risultasse fondata, dovrebbe essere nuovamente fissata l'esecuzione per la data del 24 novembre 1989. Appare evidente la rilevanza della decisione rimessa alla Corte. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e' regolata, nel comune di Milano, dal d.-l. 31 dicembre 1988, n. 551, in attesa di conversione. In base alle disposizioni vigenti, l'esecuzione contro Ridini Fani potra' essere promossa, nell'ipotesi di reiezione della sollevata eccezione, dal 1º maggio 1989 in caso di dichiarata necessita' dell' ex locatore, o successivamente, secondo i criteri stabiliti dal Prefetto per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei rilasci per finita locazione non assistiti da ulteriore motivazione. Nell'ipotesi di accoglimento, invece, non potra' essere promossa prima del 25 novembre 1989, anche in caso di dichiarata necessita'. Non solo, ma in ogni categoria in cui sono o potranno essere distinti i provvedimenti di rilascio ai fini dell'esecuzione, mai si potra' prescindere, tenuto conto del gran numero di provvedimenti concorrenti in ciascuna categoria, dal criterio di precedenza costituito dalla data di esecutivita', fissata ex art. 56, della legge n. 392/1978, ovvero fissata nuovamente in applicazione della normativa della quale si discute in questa sede. Appare evidente, pertanto, sia l'interesse delle parti e sia la rilevanza della questione sollevata, dipendendo in concreto dalla decisione della Corte la possibilita' di posticipare, sino a 360 giorni, la data prima della quale non puo' essere promossa l'esecuzione.