P. Q. M. Respinge la domanda di sospensione dei provvedimenti impugati col ricorso in esame, e, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19 (nei sensi indicati nella motivazione che precede), in relazione al superamento del limite dei principi della potesta' legislativa concorrente posto dall'art. 17 dello statuto della regione siciliana, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso; Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge regionale 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente della regione siciliana e di darne comunicazione al presidente dell'assemblea regionale siciliana. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28 marzo 1990. Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile) 90C0764