P. Q. M.
    Respinge  la domanda di sospensione dei provvedimenti impugati col
 ricorso  in  esame,  e,  ritenuta  rilevante  e  non   manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3, primo comma,
 della legge regionale 29 dicembre 1989, n.  19  (nei  sensi  indicati
 nella  motivazione  che  precede),  in  relazione  al superamento del
 limite dei principi  della  potesta'  legislativa  concorrente  posto
 dall'art.   17   dello   statuto  della  regione  siciliana,  dispone
 l'immediata trasmissione degli atti, a cura  della  segreteria,  alla
 Corte  costituzionale,  sospendendo  conseguentemente  il giudizio in
 corso;
    Ordina,  inoltre,  alla  segreteria, a norma dell'ultimo comma del
 predetto art. 23 della legge regionale  11  marzo  1953,  n.  87,  di
 notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente
 della regione  siciliana  e  di  darne  comunicazione  al  presidente
 dell'assemblea regionale siciliana.
    Cosi'  deciso  in  Catania, nella camera di consiglio del 28 marzo
 1990.
           Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)

 90C0764