P. Q. M. Visti gli artt. 25 e 3 della Costituzione, 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 4, primo comma, n. 7, del d.-l. n. 429/1982 convertito nella legge n. 516/1982; Sul difforme parere del pubblico ministero; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la sollevata questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. n. 429/1982 convertito dalla legge n. 516/1982 nella parte in cui la stessa non prevede un preciso limite di valore per asserito contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione e conseguentemente; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria in sede la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, addi' 16 novembre 1988 Il presidente estensore: (firma illeggibile) 90C0765