P. Q. M.
    Visti gli artt. 25 e 3 della Costituzione, 25 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, 4, primo comma, n. 7, del d.-l. n.  429/1982  convertito
 nella legge n. 516/1982;
    Sul difforme parere del pubblico ministero;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante ai fini del
 presente  giudizio   la   sollevata   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, del
 d.-l. n. 429/1982 convertito dalla legge n. 516/1982 nella  parte  in
 cui  la  stessa  non prevede un preciso limite di valore per asserito
 contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione e conseguentemente;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che a cura della cancelleria in sede la presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Modena, addi' 16 novembre 1988
              Il presidente estensore: (firma illeggibile)

 90C0765