P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui per la pena inflitta per il reato continuato viene considerata come pena unica e come tale ostativa all'esame della domanda di affidamento in prova al servizio sociale del condannato che in custodia cautelare ha gia' espiato parte della pena; Dispone la sospensione del procedimento di sorveglianza a carico di Trimboli Rocco e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente decisione venga notificata al condannato, al suo difensore, al procuratore generale di Brescia, al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che la stessa venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Brescia, addi' 27 marzo 1990 Il presidente: ZAPPA 90C0766