P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione
 di costituzionalita' dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio
 1975,  n.  354,  cosi'  come  introdotto  e modificato dalla legge 10
 ottobre 1986 n. 663, per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione,  nella  parte  in cui per la pena inflitta per il reato
 continuato viene considerata come pena unica  e  come  tale  ostativa
 all'esame  della  domanda di affidamento in prova al servizio sociale
 del condannato che in custodia cautelare ha gia' espiato parte  della
 pena;
    Dispone  la  sospensione del procedimento di sorveglianza a carico
 di  Trimboli  Rocco  e  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che la presente decisione venga notificata al condannato,
 al suo difensore, al procuratore generale di Brescia,  al  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
    Dispone  che la stessa venga comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato.
      Brescia, addi' 27 marzo 1990
                          Il presidente: ZAPPA

 90C0766