IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro,
 promossa con ricorso depositato in cancelleria in data  1º  settembre
 1988, da Cappelletto Ilario, assistito dal procuratore domiciliatario
 avv. G. Morisi per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'A.C.T.V.,
 assistito  dal procuratore domiciliatario avv. A. Cagnato per mandato
 alla comparsa di costituzione, convenuto.
    Oggetto: differenze retributive.
    Con  ricorso  depositato  il  1º settembre 1988 Cappelletto Ilario
 conveniva in giudizio  l'A.C.T.V.  azienda  del  consorzio  trasporti
 veneziani  al fine di vedere riconosciuto il suo diritto al godimento
 delle ferie annuali nell'ambito dell'anno  lavorativo,  premesso  che
 aveva  fatto  la  richiesta  di  godere  dei  giorni di ferie residue
 spettantegli nell'anno in corso e che l'azienda  non  gli  aveva  mai
 dato  alcuna  risposta,  cosicche'  al  fine  di  poter concretamente
 esercitare il proprio diritto, era stato costretto ad assentarsi  per
 ferie, negli ultimi giorni dell'anno, senza il consenso della azienda
 stessa.
    Nel  costituirsi  in  giudizio l'A.C.T.V. rilevava la infondatezza
 della domanda, assumendo che il  diritto  al  godimento  delle  ferie
 necessitava  sempre  del  consenso  della  azienda,  che invece nella
 fattispecie non era stato dato per esigenze di servizio.
    Nel  corso del procedimento la difesa dell'azienda chiariva che la
 legittimita' della propria condotta trovava fondamento nell'art.  22,
 penultimo  comma,  allegato  A),  al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che
 cosi' recita "I congedi richiesti dall'agente durante l'annata e  non
 potuti  usufruire per esigenze di servizio vengono usufruiti entro il
 primo trimestre dell'anno successivo". Da tale norma risultava chiaro
 che  l'azienda  aveva  il diritto di far godere ai propri dipendenti,
 per ragioni di servizio, le ferie  annuali  anche  oltre  il  decorso
 dell'anno  purche'  entro  il trimestre successivo. Ritenuto che tale
 interpretazione della norma fosse corretta  ma  che  la  norma  cosi'
 interpretata  apparisse in contrasto con la tutela costituzionalmente
 garantita  al  lavoratore  dall'art.  36   della   Costituzione   che
 stabilisce  un  diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite,
 veniva rileata d'ufficio  la  questione  di  costituzionalita'  della
 norma sopraindicata in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
    Si   osserva  infatti  come  dopo  le  due  sentenze  della  Corte
 costituzionale n. 66/1963 e n. 16/1969 che hanno stabilito il diritto
 dei  lavoratori  subordinati alla ferie annuali anche nell'ambito dei
 rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno  il  principio  della
 "postannualita'"   sia   stato  sostituito  da  quello  della  "intro
 annualita'" con la inconstestabile conseguenza che  le  ferie  devono
 esserese  sempre  godute  entro  l'anno  di  lavoro e non dopo il suo
 compimento. La funzione dell'istituo delle ferie annuali  che  com'e'
 noto  consiste  nella  soddisfazione  di  una esigenza fisiologica di
 riposo e di altre esigenze connesse alla vita di  relazione  ed  allo
 svolgimento  della  personalita'  del lavoratore e' stata ritenuta di
 primaria importanza e meritevole  di  tutela  costituzionale  con  la
 conseguenza  che  eventuali  altri  interessi  pur  rilevanti  devono
 esservi subordinati.
    Non puo' invero dubitarsi del fatto che le esigenze di un pubblico
 servizio che quello dei trasporti, siano meritevoli di  attenzione  e
 che l'azienda debba predisporre ogni mezzo ed organizzare il lavoro e
 le ferie  dei  dipendenti  in  modo  da  garantire  sempre  nell'arco
 dell'intero  anno  un servizio adeguato alle necessita' degli utenti;
 ma  e'  egualmente  indubbio   che,   essendo   tutte   le   esigenze
 organizzative  del  servizio  conosciute  o conoscibili dalla azienda
 medesima fin dall'inizio dell'anno, essa  abbia  la  possibilita'  di
 organizzare e distribuire il lavoro e le ferie dei dipendenti in modo
 da garantire contestualmente  la  funzionalita'  del  servizio  e  il
 concreto esercizio del diritto alle ferie annuali spettanti ai propri
 dipendenti. Solo delle eventuali imprevedibili od impreviste esigenze
 sopravvenute  potrebbero  giustificare  un  sacrificio del diritto in
 questione,  mentre  le  ordinarie  e  programmabile  esigenze  devono
 trovare adeguata soddisfazione senza che cio' comporti limitazioni al
 diritto dei lavoratori di godere, nei limiti temporali fissati  dalla
 Costituzione, del periodo di riposo.
    La  norma  della  cui  costituzionalita'  si  dubita consentirebbe
 invece normalmente  data  la  generica  dizione  usata  "esigenze  di
 servizio"  di  sacrificare il diritto alle ferie annuali, attribuendo
 al datore di lavoro il diritto di procrastinare il periodo  del  loro
 godimento oltre il decorso dell'anno.
    Ritenuto   che   tale   limitazione   non   trovi   alcuna  valida
 giustificazione  e  si  ponga  invece  in  contrasto  con  la  tutela
 costituzionale   del  diritto  al  riposo  annuale  viene  dichiarata
 d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 22, penultimo comma, allegato
 A), del r.d. 8 novembre 1931, n.  148,  in  riferimento  all'art.  36
 della Costituzione.