PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dai giudici sopraddetti con le medesime ordinanze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0785