PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
 1989,  n.  271),  gia'  dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 66 del 1990 "nella parte in
  cui  non  prevede  che  il  pubblico ministero, in caso di dissenso,
 debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede  che  il
 giudice,  quando,  a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il
 dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare  all'imputato  la
 riduzione  di  pena  contemplata  dall'art.  442,  secondo comma, del
 codice  di  procedura  penale  del  1988",  questione  sollevata  dal
 Tribunale di Brescia con ordinanza del 15 gennaio 1990.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0788