PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  codice  di
 procedura  penale  del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25,
 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della  Costituzione,  dal
 Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0789