PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 25, 27, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 23 dicembre 1989. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0789