PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438  e  442  del  codice  di
 procedura  penale  del  1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 24, 76, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano  e  dal
 Pretore di Napoli con le ordinanze in epigrafe.
    2)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 247 del testo  delle  norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
 1989,  n.  271),  gia'  dichiarato costituzionalmente illegittimo con
 sentenza n. 66 del 1990 "nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il
 pubblico  ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni
 e  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice,  quando,  a
 dibattimento   concluso,   ritiene  ingiustificato  il  dissenso  del
 pubblico ministero, possa applicare
  all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
 comma, del codice di procedura penale del 1988", questione  sollevata
 dal  Tribunale  di Milano e dal Pretore di Napoli con le ordinanze in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0790