ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 8, punti 7 e 8, del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promossi con tre ordinanze emesse il 16 e il 23 febbraio e il 13 luglio 1989 dal T.A.R. della Liguria, iscritti rispettivamente ai numeri 133, 134 e 135 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella Camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il T.A.R. per la Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, VII e VIII comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nella parte in cui prevede la destituzione automatica dell'impiegato di ente locale condannato con sentenza passata in giudicato, assumendo il contrasto della norma denunziata con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione; Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione e' entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, la quale, segnatamente agli artt. 9 e 10, sembra dettare con efficacia retroattiva una nuova disciplina della materia nel senso auspicato dal giudice a quo; che pertanto vanno restituiti gli atti al T.A.R. per la Liguria, perche' compia una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata.