PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto
 comma,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
 penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
 della  liberta') quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre
 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento  penitenziario  e
 sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della liberta')
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal  Tribunale  di
 sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
 il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0792