ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Matera Vincenzo, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 1 giugno 1989 (Reg. ord. n. 143/90) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui e' prevista la sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata; Considerato che il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta s'intende respinta; che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco puo' durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto; che, di conseguenza, l'azione penale puo' essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni; che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha gia' statuito che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost. proprio perche' la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) e' limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria; che, per queste ragioni, identica questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze n. 423 del 1989 e n. 201 del 1990; che, di conseguenza, anche la questione di legittimita' costituzionale proposta con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.