PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e  22,  primo  comma,  della  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  sollevata,  in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore
 di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0793