ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza); degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza 24 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 9 marzo 1990), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in cui esclude la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale agli effetti dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo e delle altre indennita' ivi previste la base di calcolo dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato inammissibili (e poi manifestamente inammissibili) questioni analoghe a quella sub a), censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 e n. 189 del 1990; n. 419 del 1989; n. 639, n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988); che questa Corte ha gia' dichiarato infondate e poi manifestamente infondate (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 639 e n. 1072 del 1988), questioni analoghe a quella sub b); che non sono stati addotti profili nuovi rispetto a quelli gia' esaminati; Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.