P. Q. M.
    Il  tribunale  di  sorveglianza  di  Torino, visto l'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale in relazione dell'art. 3 e  dell'art.  27
 della  Costituzione, dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n.
 663 del 10 ottobre 1986, che ha modificato la legge n. 354  dell'anno
 1975,  con l'ulteriore modifica contenuta nella sentenza n. 569 della
 Corte costituzionale dell'anno 1989 e cio'  nei  termini  di  cui  in
 motivazione.
    Sospende  il  giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Torino, cosi' deciso il 23 marzo 1990
                         Il presidente: FORNACE

 90C0796