P. Q. M. Il tribunale di sorveglianza di Torino, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in relazione dell'art. 3 e dell'art. 27 della Costituzione, dell'art. 47 terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986, che ha modificato la legge n. 354 dell'anno 1975, con l'ulteriore modifica contenuta nella sentenza n. 569 della Corte costituzionale dell'anno 1989 e cio' nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, cosi' deciso il 23 marzo 1990 Il presidente: FORNACE 90C0796