P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevate e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in cui non prevede che il termine per la ciamata alle armi, ivi disposto, per gli arruolati dell'esercito e dell'aeronautica, sia perentorio; Sospende il presente giudizio. Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 dicembre 1989. Il presidente: GIALLOMBARDO Il referendario: VENEZIANO Il referendario-estensore: DI PAOLA 90C0798