P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevate  e  non  manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3, 23, 52  e  97,  primo  comma,  della  Costituzione,  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma,
 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nella parte in  cui  non  prevede
 che  il  termine  per  la  ciamata  alle  armi, ivi disposto, per gli
 arruolati dell'esercito e dell'aeronautica, sia perentorio;
    Sospende il presente giudizio.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
 costituzionale a cura della  segreteria  della  sezione,  nonche'  la
 notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
 Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  e  la  comunicazione  della
 medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Cosi'  deciso  in  Palermo,  nella  camera  di  consiglio  del 6
 dicembre 1989.
                      Il presidente: GIALLOMBARDO
    Il referendario: VENEZIANO
   Il referendario-estensore: DI PAOLA
 90C0798