P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzioanle 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per vilazione dell'art. 42 della Costituzione, nella parte in cui e' prevista l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell'area su cui insiste la cotruzione abusiva; Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta qustione; Dispone, altresi', che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 e 28 giugno 1989. Il presidente: BRIGNOLA Il referendario estensore: CONTI 90C0799