P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzioanle 9 febbraio 1948, n. 1 e 23  e  segg.  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere  e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  15,
 terzo  comma,  della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, per vilazione
 dell'art. 42 della Costituzione,  nella  parte  in  cui  e'  prevista
 l'acquisizione  al  patrimonio  indisponibile del Comune dell'area su
 cui insiste la cotruzione abusiva;
    Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla predetta qustione;
    Dispone,  altresi',  che  la  presente  ordinanza,  a  cura  della
 segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due
 rami del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Napoli  nella  camera  di consiglio del 14 e 28
 giugno 1989.
                        Il presidente: BRIGNOLA
   Il referendario estensore: CONTI
 90C0799