LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  in  merito al ricorso n.
 2843/1984 presentato da  Evelina  Cordiglia  ved.  Pellati  (e,  p.e.
 deceduta  i  suoi  eredi)  contro  l'Intendenza  di finanza di Genova
 relativo  a  ind.  liq.  Cassa   integrativa   previdenza   personale
 telefonico statale;
    Rilevato  che,  con  sentenza  27  giugno  1986,  n. 178, la Corte
 costituzionale, pur affermando in via di principio la tassabilita' ai
 fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle indennita'
 di buonuscita  erogate  dall'E.N.P.A.S.  ai  dipendenti  statali,  ha
 tuttavia  dichiarato  la parziale illegittimita' costituzionale degli
 artt. 2  e  4  della  legge  26  settembre  1985,  n.  482,  i  quali
 sottoponevano  allo  stesso trattamento tributario dette indennita' e
 quelle di fine rapporto dovute in relazione al  contratto  di  lavoro
 privato  senza,  tener  conto  che  alla  formazione delle indennita'
 erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi
 degli  aventi  diritto  cosicche', per la parte a questi virtualmente
 afferente, tali indennita' non potevano essere considerate reddito;
    Considerato  che,  a  tale  riguardo, gli artt. 2 e 4 della citata
 legge  n.  482/1985  sono  stati,  per   detti   motivi,   dichiarati
 illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da
 assoggettare  ad  Irpef  andasse  detratta  una   somma   pari   alla
 percentuale  dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto
 esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il  contributo  a
 carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo
 previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.;
    Rilevato  altresi'  che l'anzidetta Corte, con successiva sentenza
 19 novembre 1987, n. 400, ha  parimenti  dichiarato,  per  lo  stesso
 ordine  di  ragioni,  l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89,
 ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R.  29  gennaio  1958,  n.
 645,  in  quanto  assoggettavano  ad  imposta r.m. e complementare le
 indennita'  di  buonuscita  erogate  dall'E.N.P.A.S.  ai   dipendenti
 statali senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile;
    Ritenuto  che  il  caso in esame presenta elementi di identita' di
 ratio con le pronunce della Corte di legittimita' anzidette.  Invero,
 dalla  documentazione agli atti, risultano esser state assoggettate a
 ritenute erariali (r.m. e imposta complementare) le somme  dovute  ai
 signor  Pellati Mario a titolo di indennita' di liquidazione, poste a
 carico di un fondo istituito presso la Cassa  Integrativa  Previdenza
 del  personale  telefonico  statale  istituita  con legge 10 febbraio
 1953, n. 79; fondo alimentato, oltreche'  da  entrate  particolari  a
 carico di terzi (una percentuale della sopratassa per ciascuna unita'
 di conversazione interurbana od internazionale, utili netti derivanti
 alla vendita e distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti
 gli abbonati d'Italia,  etc.)  anche  dal  contributo  a  carico  del
 personale  telefonico  (art.  4  del  decreto  legislativo  del  Capo
 provvisorio dello Stato, ratificato con legge 10  febbraio  1953,  n.
 79)  nella misura prevista dall'art. 28 del regolamento approvato con
 d.P.R. 18 luglio 1949, n. 688 (cfr. art. 10, lette. d), del d.P.R. n.
 688/1949 anzidetto).
    Poiche'  le  caratteristiche dell'indennita' di buonuscita erogate
 da detta Cassa devono ritenersi sostanzialmente  identiche  a  quella
 erogata  dall'E.N.P.A.S.  -  identici essendo infatti la finalita' di
 contribuzione ai bisogni del pubblico dipendente nel momento  in  cui
 si  estinguera'  il  rapporto  di lavoro; il meccanismo contributivo,
 attuato sulla base di contributi versati dal datore di lavoro  e  dal
 dipendente  e  la  struttura  gestionale,  affidata ad enti erogatori
 diversi dal datore di lavoro - ne consegue  che  anche  nel  caso  in
 esame  l'assoggettamento  integrale  di tale indennita' di imposta di
 r.m.  e  complementare  senza  i  correttivi  stabiliti  dalla  Corte
 costituzionale  nelle  pronunce  anzidette,  deve  ritenersi  affatto
 ingiustificato non sussistendo  alcuna  sostanziale  differenziazione
 tra  contribuenti  che giustifichi una tale differenza di trattamento
 impositivo.
    E   poiche'  la  questione  non  solo  appare  non  manifestamente
 infondata per i motivi anzidetti ma altresi' rilevante  ai  fini  del
 decidere  evidente  essendo  che  solo la mancanza di tale previsione
 nella disciplina impositiva impedisce alla Commissione di  accogliere
 il  ricorso, appare necessario rimettere la questione all'esame della
 Corte costituzionale perche' verifichi la legittimita' costituzionale
 degli  artt.  89,  ultimo  comma,  e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29
 gennaio  1958,  n.  645,  nella  parte  in  cui  non  prevedono   che
 all'imponibile  da  assoggettare ad imposta vada detratta, cosi' come
 nell'ipotesi dell'E.N.P.A.S., anche una somma pari  alla  percentuale
 dell'indennita'  di  buonuscita  corrispondente al rapporto esistente
 alla data del collocamento a riposo tra il contributo posto a  carico
 del  pubblico  dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del contributo
 previdenziale  obbligatorio  versato  dalla  Cassa   integrativa   di
 previdenza  del personale telefonico statale, in riferimento all'art.
 3 della Costituzione.