P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p., in  relazione
 all'art. 3 della Costituzione;
    Ordina  la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  dei
 due rami del Parlamento.
      Roma, addi' 18 maggio 1990
              Il presidente estensore: (firma illeggibile)

 90C0803