P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del c.p.m.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Roma, addi' 18 maggio 1990 Il presidente estensore: (firma illeggibile) 90C0803