IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa a seguito di decreto che dispone il giudizio immediato (art. 456 del c.p.), imputata come in atti (detenzione, spaccio stupefacenti continuati, artt. 81 del c.p., 71 e 1 della legge n. 685/1975); Premesso che l'imputata ha richiesto il giudizio abbreviato nel corso dell'indagine preliminare a sensi dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., previo provvedimento di restituzione nei termini da parte del g.i.p. con ordinanza in data 1º marzo 1990 (f. 72) (la Gazzani, detenuta in custodia cautelare, non aveva osservato l'onere di notifica al p.m. della propria richiesta, come previsto dall'art. 458, primo comma, del c.p.p.) e rilevato che al riguardo il tribunale ha espresso la propria valutazione con l'ordinanza in data odierna, in forza della quale la richiesta dell'imputata deve ritenersi rituale e tempestiva; che il p.m. ha espresso il proprio dissenso dalla richiesta di giudizio abbreviato in data 6 marzo 1990 (foglio 77), senza motivare il dissenso medesimo; e che il g.i.p. competente ha dichiarato "inammissibile") la richiesta di giudizio abbreviato in data 7 marzo 1990 (fogli 79) in forza della inesistenza del "presupposto" del rito costituito dal consenso del p.m.; Rilevato che all'odierna udienza l'imputata ha riformulato la richiesta di giudizio abbreviato e che il p.m. ha consentito a detto rito speciale; Rilevato che le norme degli artt. 453 e seguenti in relazione agli artt. 438 e seguenti del c.p.p. non consentono l'instaurazione del giudizio abbreviato quando il processo sia pervenuto al dibattimento, come e' dato desumere dalla previsione del termine di decadenza di cui all'art. 458, primo comma, del c.p.p., e dal sistema del codice secondo cui l'unico caso di giudizio abbreviato (per cio', infatti, detto in dottrina e in giurisprudenza "atipico") instaurabile in fase dibattimentale e' quello previsto dall'art. 452, secondo comma, del c.p.p. (su giudizio direttissimo); che, pertanto, dovrebbe, nella specie, venire dichiarata inammissibile la richiesta proposta dall'imputata, assentita dal p.m. in udienza, con le conseguenze di legge in ordine alla pena da eventualmente irrogare non rientrando la dedotta questione tra quelle proponibili ex art. 491, primo comma, del c.p.p.; Considerato, altresi', che sulla base delle norme vigenti, in presenza (allora) del dissenso del p.m., il g.i.p. non poteva se non decidere come ha deciso, disponendo cioe' il giudizio immediato, talche' questo tribunale non puo', allo stato delle norme, in alcun modo dissentire dalla decisione presa sul punto dal g.i.p. Per vero, se anche si volesse ritenere gia' oggi sindacabile un dissenso immotivato del p.m., non ne discenderebbe necessariamente che detto potere di sindacato debba venire riconosciuto al g.i.p. anziche' al giudice dibattimentale ed eventualmente soltanto all'esito del dibattimento; Ritenuto che, conclusivamente, nella fattispecie, il solo modo di introdurre il rito abbreviato in questa sede passa attraverso la possibilita' di sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal p.m. sulla richiesta dell'imputata, possibilita' attualmente esclusa, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 66/1990 e 183/1990, nessuna delle quali ha inciso sulle norme degli artt. 438 e seguenti del c.p.p.; Ritenuto di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme relative all'istituto del giudizio abbreviato (art. 439, 440 e 442 del c.p.p.) nella parte in cui: a) non prevedono che il p.m. debba motivare il proprio dissenso dalla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato; b) non prevedono la possibilita' che il giudice - g.i.p. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del dibattimento - disattenda il dissenso del p.m. e applichi, conseguentemente, in caso di condanna, la riduzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p.; Ritenuto che la non manifesta infondatezza della questione risulta dalla motivazione stessa delle due citate sentenze della Corte costituzionale e che tale non manifesta infondatezza si rileva nel raffronto con i parametri costituzionali degli artt. 3, primo comma, 24, 1º e 2º comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo parametro nel senso che un provvedimento giudiziario non motivato del p.m. che si traduca, automaticamente, in contenuto, seppure parziale, della decisione del giudice comporta che, per questa parte, il provvedimento giurisdizionale non sia motivato); Ritenuto, infine, che la rilevanza della questione nel caso in oggetto appare indubitabile, atteso che la mancata ammissione in questa sede del giudizio abbreviato si riflette immediatamente - in forza del disposto degli artt. 533 in relazione artt. 456, 457 e 458 del c.p.p., nonche' art. 442, secondo comma, del c.p.p. - in un diverso e deteriore trattamento sanzionatorio in caso di condanna dell'imputato;