P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, 1º e 2º comma, 491, primo comma, 533, del c.p.p. nella parte in cui dette disposizioni: a) non prevedono che il p.m., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 del c.p.p., debba enunciare le ragioni del suo dissenso; b) non prevedono che il giudice, in sede preliminare (art. 491, primo comma, del c.p.p.) possa sindacare il motivato dissenso del p.m. nonche' la decisione del g.i.p. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di deliberazione della sentenza (art. 533 del c.p.p.), possa sindacare il dissenso del p.m. e la mancata ammissione del giudizio abbreviato applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura prevista, in caso di condanna, dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p., e cio' per contrasto di tale norma con gli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione come specificato in motivazione; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 27 aprile 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0804