P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, 1º
 e  2º  comma,  491,  primo  comma, 533, del c.p.p. nella parte in cui
 dette disposizioni:
       a)  non  prevedono  che  il  p.m.,  quando  non  consente  alla
 richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato ex art.  458
 del c.p.p., debba enunciare le ragioni del suo dissenso;
       b) non prevedono che il giudice, in sede preliminare (art. 491,
 primo comma, del c.p.p.) possa sindacare  il  motivato  dissenso  del
 p.m.  nonche'  la  decisione  del  g.i.p. che non ammetta il giudizio
 abbreviato e, in sede di deliberazione della sentenza (art.  533  del
 c.p.p.), possa sindacare il dissenso del p.m. e la mancata ammissione
 del giudizio  abbreviato  applicando  conseguentemente  la  riduzione
 della pena nella misura prevista, in caso di condanna, dall'art. 442,
 secondo comma, del c.p.p., e cio' per contrasto di tale norma con gli
 artt.  3,  24,  101  e  111  della  Costituzione  come specificato in
 motivazione;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Verona, addi' 27 aprile 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0804