IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro - promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 19 luglio 1988 - da Ceroni Adriana, assistita dal procuratore domiciliatario avv. E. Cornelio per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'I.N.P.S. - assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Mascia per mandato alla comparsa di costituzione - convenuto; OGGETTO: illegittimita' ritenuta pensione riversibilita' PREMESSE IN FATTO Con ricorso depositato il 19 luglio 1988 Adriana Ceroni esponeva di essere titolare di una pensione S.O. a carico dell'I.N.P.S., essendo rimasta vedova del marito, gia' assicurato presso il medesimo istituto; di essere dipendente del Ministero delle poste e telecomunicazionie di avere di propria iniziativa segnalato all'I.N.P.S. la mancata trattenuta sulla pensione, da parte del datore di lavoro di quanto previsto dalle norme vigenti; di avere successivamente ricevuto lettera dell'I.N.P.S. contenente la richiesta di pagamento di L. 33.688.012 per trattenute per attivita' lavorativa, non effettuate dal datore di lavoro dal giugno 1980 al maggio 1988; di ritenere tale richiesta fondata sull'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificata dall'art. 14 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e di ritenere altresi' la illegittimita' costituzionale della norma indicata perche' non giustificata dalla ratio della pensione di reversibilita', e non collegata, come altre norme limitative della misura della pensione, al reddito percepito dal pensionato lavoratore, con la conseguenza che la ritenuta viene effettuata solo a carico del pensionato che percepisce altri redditi da lavoro dipendente, e non a carico del pensionato che percepisce altri redditi da lavoro autonomo o da capitale. L'I.N.P.S. costituitosi in giudizio ribadiva che il fondamento normativo della richiesta dell'Istituto era rappresentato dalla legge n. 33/1980 e rilevava come la pensione di reversibilita' venisse nella fattispecie regolarmente corrisposta al di fuori delle quote fisse aggiuntive, per la semplice considerazione che il lavoratore dipendente percepiva con la retribuzione altre voci equivalenti, mentre il percettore di reddito autonomo non godeva di forme automatiche di protezione del proprio guadagno. DIRITTO La norma di cui la ricorrente rileva la illegittimita' costituzionale cosi' recita "La quota aggiuntiva in cifra fissa non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve comunque fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione. Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma, non si applicano alle pensioni ai superstiti con piu' titolari". Secondo la ricorrente e, tale assunto viene condiviso dal pretore, la disparita' di trattamento conseguente alla applicazione della norma e consistente nella diminuzione della pensione - ridotta delle quote aggiuntive in cifra fissa - solo nei confronti del pensionato lavoratore dipendente e non dei lavoratori autonomi non trova alcuna razionale giustificazione e si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. A fondamento della ritenuta illegittimita' costituzionale si rileva che la funzione della pensione - secondo quanto affermato in diverse decisioni della Corte costituzionale - e' quella di garantire a cui se ne sia assicurato il diritto - o ai suoi familiari in caso di morte - una entrata periodica idonea a fronteggiare, avuto riguardo alla situazione personale e familiare dei beneficiari, i bisogni della vita in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro cui essa eccede; in considerazione del fatto che in tale periodo viene a mancare (all'interessato e ai suoi familiari) quella importante fonte di reddito rappresentata dal lavoro di cui trattasi; che tale funzione puo' giustificare - sempre secondo precedenti decisioni della Corte costituzionale una riduzione del trattamento pensionistico quando con lo stesso concorre il godimento di un altro trattamento di attivita' che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale e' stata predisposta la provvidenza pensionistica. Da tali affermazioni di principio ed in particolare dalla destinazione della pensione, consegue che la riduzione del trattamento pensionistico puo' essere ritenuta giustificata solo in presenza della percezione da parte del pensionato di altro reddito che gli consenta di fronteggiare adeguatamente le proprie esigenze di vita e che avrebbe dovuto percio' essere utilizzato come criterio di riferimento il reddito percepito dal pensionato a qualunque titolo (sia a seguito di lavoro dipendente come a seguito di lavoro autonomo) ed essere quindi fissato un tetto, al di sopra del quale poteva ritenersi giustificata la riduzione della pensione. La norma in esame ha portato invece ad una indiscriminata riduzione della pensione nei confronti di tutti i titolari che siano contemporaneamente lavoratori dipendenti (al di fuori della ipotesi di una contitolarita') ancorche' il reddito da lavoro dipendente sia - come nella fattispecie - particolarmente modesto e dall'altro lato ha consentito di continuare a godere della intera pensione, a quei titolari che percepiscano da lavoro autonomo ad altro titolo redditi anche elevati, in presenza dei quali invece potrebbe essere piu' che giustificata la riduzione della pensione stessa. Ne' tali conseguenze possono trovare adeguata giustificazione sui rilievi fatti dall'I.N.P.S., in quanto la considerazione che il reddito da lavoro autonomo non gode di forme di protezione automatica, non esclude che si pervenga con il sistema in vigore alle ingiuste conseguenze sopradescritte, evitabili invece con il piu' giusto ed oggettivo criterio di riferimento rappresentato dal reddito del pensionato. Apparendo per tali considerazioni la norma in questione ingiustificatamente discriminatoria in quanto la sua applicazione comporta un diverso trattamento pensionistico nei confronti di lavoratori che si trovano in analoghe condizioni - godimento da altro reddito da lavoro per il solo fatto che tale reddito derivi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, circostanza questa che, e' invece irrilevante in relazione alla funzione della pensione ed alle ragioni che ne giustificano la riduzione si ritiene che la sollevata questione di illegittimita' costituzionale risulti rilevante e non manifestamente infondata risultando la norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.